
Commento a Cons. Stato, Sez. V, 21 maggio 2026, n. 4088
A cura di Avv. Pasquale La Selva
Il Consiglio di Stato ricorda che il costo della manodopera risultante dalle tabelle ministeriali costituisce parametro meramente indicativo, sicché il suo scostamento rispetto a quello indicato nell’offerta non implica, di per sé, la violazione dei minimi salariali né comporta l’automatica esclusione del concorrente, ma richiede, invece, una verifica in concreto della sostenibilità dell’offerta.
I Giudici di Palazzo Spada ribadiscono che il concetto di “minimo salariale” deve essere tenuto distinto da quello di “costo medio della manodopera” indicato dalle tabelle ministeriali; quest’ultimo non assume valore di parametro inderogabile, ma assume un valore indicativo, ben potendo l’impresa dimostrare la sostenibilità dei propri costi della manodopera comprovando la peculiarità del proprio assetto organizzativo in sede di giustificazioni dell’offerta.
Non occorre, dunque, evidenziare l’incongruità dei costi della manodopera indicati nell’offerta dai costi medi del lavoro indicati nelle tabelle ministeriali per dimostrare la violazione dei minimi salariali.
Nel caso di specie la gara era stata avviata durante il periodo di vigenza delle tabelle “07/2023 –06/2024”, sulla base delle quali erano state formulate le offerte. Durante la gara interveniva, tuttavia, il rinnovo del CCNL.
Il Collegio ritiene che i giustificativi avrebbero dovuto avere luogo sulla scorta degli importi previsti dal contratto rinnovato, in virtù dell’orientamento secondo cui l’aumento del costo del personale impiegato, derivante dal periodico rinnovo dei contratti collettivi di lavoro applicabili al settore, non dovrebbe essere considerato un evento imprevedibile ma una normale evenienza di cui l’imprenditore dovrebbe sempre tenere conto nel calcolo della convenienza economica dell’offerta presentata in gara. La circostanza che per il calcolo progettuale del costo del lavoro la stazione appaltante abbia fatto riferimento ai parametri di altro precedente CCNL sarebbe irrilevante poiché la verifica di congruità si proietta anche sulla fase di esecuzione del contratto, mentre i dati utilizzati per la predisposizione del bando di gara e per il calcolo dell’importo a base di gara hanno il solo scopo di effettuare una stima minima del costo del lavoro del contratto da affidare (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 453/2024; Id., n. 6652/2023).