
A cura di Avv. Pasquale La Selva
Commento a Cons. Stato, Sez. IV, 20 maggio 2026, n. 4067
Il Consiglio di Stato ricorda che in virtù del principio di sindacabilità in appello della discrezionalità giudiziale in ordine al riconoscimento dei giusti motivi per ammettere o escludere la compensazione delle spese giudiziali, è irrazionale il capo relativo alle spese di una sentenza, recante la declaratoria di cessata materia del contendere per annullamento in autotutela dei provvedimenti impugnati, la quale non abbia motivato sulla sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni, giustificative della compensazione delle spese, in caso di un’evidente soccombenza virtuale.
Nelle more di un giudizio di primo grado avverso l’annullamento di alcuni provvedimenti attinenti ad una procedura espropriativa, il Comune procedeva ad annullarli in autotutela. Il T.A.R., nel dichiarare la cessata materia del contendere, compensava le spese di lite, sulla base del presupposto secondo il quale la condanna alle spese dell’ente “finirebbe per configurarsi quale disincentivo all’annullamento in autotutela”.
I ricorrenti appellavano la sentenza per sentir condannare il Comune al pagamento delle spese di lite in virtù della c.d. soccombenza virtuale.
I Giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto fondato l’appello perché la sentenza impugnata non ha motivato la sussistenza delle “gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Corte cost. 7 marzo-19 aprile 2018, n. 77) che possono giustificare la compensazione delle spese in caso di soccombenza, anche virtuale.
Posto che la giurisprudenza ha già avuto modo di osservare che “nel processo amministrativo, la sindacabilità in appello della condanna alle spese comminata in primo grado, in quanto espressiva della discrezionalità di cui dispone il giudice in ogni fase del processo, è limitata solo all’ipotesi in cui venga modificata la decisione principale, salvo il caso della manifesta abnormità (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 13 aprile 2017 n. 1752; Id., 16 marzo 2017, n. 1752; Id., Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 259), nel caso in questione rileva l’irrazionalità del capo della sentenza impugnata relativo alle spese nella misura in cui è stata dichiarata la compensazione delle spese nonostante la soccombenza virtuale dell’amministrazione.
La pronuncia è interessante perché segue il percorso tracciato da una precedente sentenza (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4948/2016) con la quale era stato osservato che nel processo amministrativo, anche se il giudice ha ampi poteri discrezionali in ordine al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali ovvero per escluderla, con il solo limite che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio, tale discrezionalità nondimeno è sindacabile in sede di appello nei limiti in cui la statuizione sulle spese possa ritenersi illogica o errata, alla stregua della motivazione adottata, ovvero tenendo conto da un lato, in punto di diritto, del principio in base al quale, di regola, le spese seguono la soccombenza e dall’altro, in punto di fatto, della vicenda e delle circostanze emergenti dal giudizio.